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ORDINANZA PER TAGLIO SIEPI
Tutti i proprietari dei fondi laterali alle strade comunali sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché a tagliare le piante in precario stato di conservazione, in maniera tale da:
-non restringere o danneggiare la strada limitando la visibilità alla circolazione;
-non impedire od ostacolare il libero transito dei pedoni sui marciapiedi;
-non coprire od occultare anche solo parzialmente la segnaletica stradale regolamentare compromettendone la leggibilità dalle distanze e dalle angolazioni necessarie;
-non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
Tutti i proprietari dei fondi laterali alle strade comunali dovranno provvedere in conformità a quanto sopra.
In caso di inadempienza si provvederà d’ufficio a spese dei relativi proprietari, fatta salva ogni azione contravvenzionale prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuz. e attuaz., fermo restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante avvisi indicatori .
Sono incaricati dell’esecuzione della presente i funzionari e gli Agenti di cui all’art. 12 del nuovo Codice della Strada (D.L. 285/92).
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